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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1652

Concernente la fusione dei ruoli tra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e quelli delle Intendenze di finanza. (022U1652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

Proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° gennaio 1923 sarà sostituito un ruolo unico per ogni categoria tra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e quelli delle Intendenze di finanza, compreso il personale subalterno.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale, faranno passaggio nei corrispondenti gradi delle Intendenze di finanza secondo l'anzianità di nomina ed in base alla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla equiparazione e alla fusione del personale delle altre Amministrazioni provinciali dipendenti, nonché alla formazione dell'umico ruolo organico e al riparto degli impiegati fra i vari uffici dell'Amministrazione finanziaria.