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REGIO DECRETO 5 novembre 1922, n. 1648

Che pone a carico degli Enti portuali il rimborso di spese di viaggio e missione ai membri dei Consigli d'amministrazione degli Enti stessi. (022U1648)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-1-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2462, 27 ottobre 1918, n. 1617, 24 aprile 1919, n. 668, 12 giugno 1919, n. 963, 6 agosto 1919, n. 1335, 26 gennaio 1919, n. 85, 9 febbraio 1919, n. 122, 23 febbraio 1919, n. 304, 10 marzo 4918, n. 448, 2 settembre 1919, n. 1886, 16 novembre 1919, n. 2586, 3 luglio 1919, n. 1359, 30 gennaio 1919, n. 207, 13 marzo 4919, n. 572, 9 novembre 1919, n. 2609, 3 luglio 1919, n. 4422, 30 agosto 4919, n. 1712, coi quali vennero istituiti gli Enti autonomi portuali di Porto Maurizio, Oneglia, Torino, Savona, Industriale Marittimo Genovese, Spezia, Marina di Carrara, Livorno, Civitavecchia, Ostia nuova, Napoli, Cotrone, Ortona, Ancona, Rimini, Porto Corsini, Ravenna, Messina, Riposto e il provveditorato del porto di Venezia;

Visti i regolamenti per l'approvazione dei suddetti decreti-legge;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quelli del tesoro e coi lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione spettanti ai membri dei Consigli di amministrazione per gli Enti autonomi portuali è posto a carico degli Enti portuali predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL - CARNAZZA -
TANGORRA

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.