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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1638

Che apporta modificazioni alle vigenti tariffe postali. (022U1638)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-1-1923 al: 27-8-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della legge n. 1601 del 3 dicembre 1922 che conferisce al Governo del Re i pieni poteri per la riforma dell'amministrazione pubblica e in materia tributaria;
Visto il testo unico delle leggi sul servizio, postale approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto n. 1824 del 23 novembre 1921 che apporta modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche;
Vista la legge n. 1878 del 30 dicembre 1921, che dà piena ed intera esecuzione alle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale stipulati a Madrid il 30 novembre 1920;
Visto il R. decreto n. 1269 del 31 agosto 1921, relativo alla sistemazione amministrativa delle nuove Provincie;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le tasse ed i diritti postali per le voci qui appresso indicate sono modificate come segue, ferme restando in quanto non è diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni in vigore, nei riguardi dei limiti di peso, e le modalità inerenti a ciascun genere di invio.

Tariffe per l'interno e colonie

a) Corrispondenze:

Lettere e biglietti postali, ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, L. 0,50.

Lettere e biglietti postali pel distretto, L. 0,25.

Lettere semplici cioè di un porto di 15 grammi, dirette a militari in servizio attivo (esclusi ufficiali), L. 0,25.

Cartoline con comunicazioni epistolari, di Stato, o della industria privata, fuori distretto, L. 0,30.

Cartoline di Stato, con risposta pagata, fuori distretto, L. 0,60.

Cartoline illustrate con la sola firma dello speditore e la data, L. 0,10.

Biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, L. 0,20.

Partecipazioni, di nascita, morte, matrimonio e simili, L. 0,20.

Fatture commerciali (peso massimo gr. 15), L. 0,25.

Carte manoscritte, per i primi 200 gr., L. 0,50.

Id. id., per ogni 50 gr, oltre i 200 (fino a 2 kg peso massimo), L.
0,15.

Giornali quotidiani a c/c, per ogni esemplare non eccedente i 50 gr., L. 0,01.

Id. id., per ogni 25 gr. e frazione di 25 gr. oltre i 50, L. 0,005.

Giornali, riviste, rassegna e simili in periodicità almeno mensile a c/c per ogni esemplare non eccedente i 50 gr., L. 0,015.

Id. id., per ogni 25 gr. o frazione di 25 gr. oltre i 50, L. 0,01.

Giornali, riviste, rassegne e simili di periodicità almeno semestrale a c/c cataloghi, bollettini e listini di commercio, di qualsiasi periodicità, per ogni esemplare non eccedente il peso di 50 gr., L. 0,05.

Id. id. per ogni successivo porto di 25 gr o frazione, L. 0,02.

Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, L. 0,10.

Campioni senza valore, per i primi 100 gr., L. 0,30.

Id. id. per ogni 50 grammi oltre i 100 (massimo 350 gr.), L. 0,15.

Associazione a giornali interni ed esteri (diritto fisso), L. 3.

Diritto di assegno, oltre la tassa di francatura ed il diritto di raccomandazione, L. 0,40.

Ricevute di ritorno, L. 0,50.

b) Libretti di riconoscimento:

Prezzo per il rilascio di ogni libretto, L. 2.

c) Riscossioni per conto di terzi:

Oltre la tassa di francatura, raccomandazione ed assicurazione fino a L. 10, L. 0,25;

da oltre L. 10 fino a L. 200, L. 0,50;

oltre L. 200, L. 1.

Se con protesto, qualunque ne sia l'importo, L. 2.

Tariffe per l'estero.

Lettere e biglietti postali:

per i primi 20 grammi, L. 1.

per ogni porto successivo di 20 gr., L. 0,50.

Cartoline semplici, L. 0,60.

Cartoline con risposta pagata, L. 1,20.

Cartoline illustrate, con la sola firma dello speditore, L. 0,20.

Manoscritti fino a 250 grammi, L. 1.

Id. per ogni 50 grammi o frazione, oltre i 250 gr., L. 0,20;

Campioni, fino a 100 gr., L. 0,40;

Campioni, per ogni 50 gr., o frazione oltre i 100 gr., L. 0,20;

Stampe, per ogni 50 grammi o frazione, L. 0,20.

Diritto di raccomandazione, L. 1;

Ricevute di ritorno, L. 1.

Reclami per corrispondenze raccomandate od assicurate, L. 2.

Domande per ritiro di corrispondenze o per variazione di indirizzo, L. 2.

Recapito per espresso, L. 2.

Assegno a carico del mittente per gli oggetti spediti all'estero, L. 0,20;

Id. id. del destinatario per gli oggetti in arrivo dall'estero, L. 0,30;

Tenere e libretti di riconoscimento, L. 2.

Diritto di assicurazione per ogni 300 lire o frazione, L. 1.

Scatolette con valore dichiarato oltre il diritto di raccomandazione, assicurazione e ricomposizione in dogana, fino a 250 grammi, L. 2.

Id. id. per ogni 50 grammi o frazione oltre i 250 grammi, L. 0,40.

Salve restando le riduzioni speciali convenute con la Cecoslovacchia, Austria, Romania e Ungheria, in virtù dell'Accordo postali concluso a Portorose il 23 novembre 1921.