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REGIO DECRETO 22 dicembre 1922, n. 1642

Che concede amnistia per reati concernenti la libertà della navigazione e la marina mercantile. (022U1642)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro della giustizia e degli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È concessa amnistia:

1° per i reati contro la libertà del lavoro preveduti dagli articoli 165 al 167 del Codice penale commessi a bordo di navi o a terra, con fine di ostacolare il lavoro a bordo o la navigazione;

2° per i reati di cui agli articoli 281 al 290 incluso, 292, 293, 294, 297, 298, 300 e 302 del Codice per la marina mercantile, comprese le sanzioni accessorie della destituzione della sospensione dal grado comminate dall'art. 299 stesso Codice;

3° per i reati di cui all'art. 6 del decreto-Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, concernente provvedimenti a favore del commercio e della navigazione;

4° per i reati di cui all'art. 331 del Codice per la marina mercantile ed agli articoli 154, 156, 157, 235, 407, 469, 417, 419 e 424 del Codice penale, quando i suddetti reati siano stati diretti alla invasione o alla occupazione di navi nazionali od estere nei porti del Regno o siano stati commessi in occasione di tali invasioni od occupazioni;

5° per i reati di cui agli articoli 72, 116, 154, 173, 352, 371 del Codice per la marina mercantile, 19 seconda parte della legge 31 luglio 1859, n. 3544, 39, del regolamento approvato con decreto 29 settembre 1895, n. 636, e 434 del Codice penale in relazione a ordini delle competenti autorità marittime.