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REGIO DECRETO 16 dicembre 1922, n. 1627

Che apporta aggiunte al testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, numero 1453. (022U1627)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-1-1923 al: 24-1-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le modificazioni ed aggiunte apportate dal R. decreto-legge 7 maggio 1922, n 695;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Sentito il Consiglio superiore del commercio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta le tabelle allegate ai Regi decreti-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e 7 maggio 1922, numero 695, sono aggiunte le seguenti:
Qualità delle merci Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea Quantità minima ammessa alla temporanea importazione Termine massimo per la riesportazione
Carta isolante di Manilla (carta bianca o tinta in pasta, non patinata, altra non rigata) Filati di cotone misuranti più di 50.000 metri per mezzo chilogrammo. Nastri di ottone Per il rivestimento dei cavi e conduttori elettrici Kg. 100 2 anni
Seta artificiale greggia Per essere ritorta o tinta » 50 1 anno
Lastre di vetro Per la fabbricazione di lastre fotografiche » 100 1 anno
Lamiere d'alluminio della grossezza da 0,5 a 2 millimetri Per la fabbricazione di oggetti da cucina » 100 1 anno