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REGIO DECRETO 15 novembre 1922, n. 1603

Che autorizza una 12a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923. (022U1603)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922423 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5.816,500, rimane disponibile la somma di L. 14.183.500;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23, è autorizzata una 12a prelevazione nella somma di lire tre milioni novecentocinquemila (L.
3.905.000) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 52. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza
del Consiglio dei ministri - Stipendi, ecc. . . 10.000 -
Cap. n. 67. Spese d'ufficio del Ministero . . . . 30.000 -
Cap. n. 90. Idennità di viaggio e di soggiorno agli
impiegati in missione, ecc. . . . . . . . . . . 15.000 -
Cap. n. 97. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi 15.000 -
Cap. n. 102. Sussidi ad impiegati di ruolo e
straordinari,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 -
Cap. n. 112. Spese casuali . . . . . . . . . . . 20.000 -
Cap. n. 181. Corresponsione all'Istituto di Santo
Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a
pareggio del fabbisogno annuale, ecc. . . . . . 1.000.000 -
Ministero delle finanze:

Cap. n. 168. Spese varie per l'applicazione della
imposta sul vino, ecc. . . . . . . . . . . . . 1.000.000 -
Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 23. Magistrature giudiziarie e tribunale
delle acque pubbliche - Speso di ufficio . . . 300.000 -
Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 54-IV (di nuova istituzione). Spese per il
trasferimento dell'attuale sede dell'Amministrazione
centrale degli esteri. . . . . . . . . . . . . 300.000 -
Ministero della istruzione pubblica:

Cap. n. 8. Indennità diarie e gettoni di presenza
ai membri del Consiglio superiore di pubblica
istruzione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 -
Cap. n. 104. Musei di antichità, gallerie, musei
medioevali ed uffici delle licenze ecc. . . . . 86.690 -
Cap. n. 106. Scavi - Spese per gli uffici e per i
locali ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.380 -
Cap. n. 109. Monumenti-Spese per gli uffici e per
i locali ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.930 -
Ministero dell'interno:

Cap. n. 9. Funzioni pubbliche e feste governative 30.000 -
Cap. n. 110. Spese pel mantenimento dei detenuti,
ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000-

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 24-bis (di nuova istituzione). Spese di
qualsiasi natura per il funzionamento della
Commissione parlamentare permanente di
vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, di cui all'art. 72 della
legge 7 luglio 1907, n. 429 . . . . . . . . . . . 30.000 -

-------------
3.905.000 -
-------------

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Tangorra.

Visto, il guardasigilli: Oviglio.