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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1597

Contenente le tabelle degli stipendi nonchè norme di carriera del personale direttivo, insegnante e dei bibliotecari delle RR. Accademie e Istituti di belle arti, dei RR. Conservatori, Istituti e Licei musicali e del maestro di intaglio dei RR. Opifici civili di Parma. (022U1597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 6 luglio 1912, n. 734, 13 agosto 1921, n. 1080 e 22 agosto 1922, n. 1169; e i RR. DD. 6 ottobre 1919, n. 2127, 9 maggio 1920, n. 852, 13 maggio 1920, n. 715, 4 marzo 1920, n. 432, 30 settembre 1922, n. 1290, e 2 giugno 1910, n. 388;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° aprile 1922 ili stipendi del personale direttivo, insegnante e dei bibliotecari delle RR. Accademie e Istituti di belle arti, dei RR. Conservatori, Istituti e Licei musicali e del maestro di intaglio dei RR. Opifici civili di Parma, sono determinati dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dai ministri proponenti.