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REGIO DECRETO 3 dicembre 1922, n. 1596

Contenente le tabelle degli stipendi, nonchè norme di carriera degli insegnanti e dei capi d'Istituto di istruzione media e normale, degli ispettori delle scuole predette, dei funzionari dei Convitti nazionali e dei RR. Educandati femminili e contenente inoltre la tabella che fissa le tasse per le scuole medie e normali. (022U1596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-12-1922 al: 15-12-2010
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Il numero 1596 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° aprile 1922 lo stipendio degli insegnanti e dei capi degli Istituti d'istruzione media e normale, degli ispettori delle scuole predette, dei funzionari dei Convitti nazionali e dei RR. Educandati femminili è stabilito in conformità delle annesse tabelle A, B, C, D, E, F, firmate, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per il tesoro.