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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1595

Contenente le tabelle degli stipendi degli insegnanti ordinari e straordinari dei RR. Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e Firenze. (022U1595)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-12-1922 al: 15-12-2010
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Il numero 1595 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169, che proroga le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 1921, n. 1080;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° aprile 1922 gli stipendi degli insegnanti ordinari e straordinari dei RR. Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e Firenze, di cui alla tabella allegata al R. decreto 13 maggio 1920, n. 930, sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti.