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REGIO DECRETO 19 novembre 1922, n. 1590

Che reca norme circa, le retribuzioni da corrispondere ai militari di truppa eventualmente adibiti in Libia alla esecuzione di lavori pubblici di natura civile. (022U1590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica, approvato con D. L. 23 dicembre 1915, n. 1979;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le spese eventualmente occorrenti per retribuire la mano d'opera militare che verrà, in linea eccezionale, e nei limiti dello stretto necessario adibita in Libia alla esecuzione di lavori pubblici di natura civile, e quelle per le indennità da corrispondere agli ufficiali e sottufficiali incaricati della relativa sorveglianza, faranno carico ai fondi stanziati nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per la esecuzione delle corrispondenti opere pubbliche.