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REGIO DECRETO 19 novembre 1922, n. 1580

Che proroga la facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania con i Regi decreti 4 maggio 1922, nn. 641 e 647 di imporre speciali diritti di nascita su taluni prodotti. (022U1580)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti i Regi decreti 4 maggio 1922, nn. 641 e 647 con i quali venne consentito ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di continuare ad avvalersi fino al 31 ottobre 1922 della facoltà in precedenza concessa, di imporre uno speciale diritto d'uscita su taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania con i Regi decreti nn. 641 e 647 del 4 maggio 1922 è prorogata fino al 31 dicembre
1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.