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REGIO DECRETO 10 novembre 1922, n. 1561

Che modifica l'art. 22 del vigente regolamento generale universitario. (022U1561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-12-1922 al: 15-12-2010
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Il numero 1581 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA,
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;
Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796, e modificato, nell'art. 22, con Nostri decreti 13 agosto 1914, n. 1010, e 13 febbraio 1921, n. 197;
Udito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 22 del regolamento generale universitario è sostituito il seguente:

Il concorso viene giudicato da una Commissione di cinque membri, nominata dal ministro secondo le norme seguenti:

Il ministro invita le Facoltà o scuole del Regno, cui appartiene normalmente la cattedra posta a concorso, di radunarsi perché ciascun professore ordinario o straordinario stabile proponga in una scheda cinque nomi scelti tra i professori che insegnano o abbiano insegnato la stessa materia in una Università o Istituto superiore universitario, o tra i cultori della materia medesima che siano venuti in alta e meritata fama: e in un'altra scheda tre nomi scelti tra i professori o i cultori di materie affini a quelle per cui il concorso è bandito.

Ciascun professore può votare soltanto nella Facoltà o scuola cui appartiene il suo insegnamento, anche se questo sia obbligatorio per studenti di altre Facoltà o scuole. Tuttavia per la proposta delle Commissioni di chimica farmaceutica la votazione ha luogo in seno alla scuola di farmacia, e vi prendono parte gli insegnanti che la costituiscono, a norma del regolamento delle scuole di farmacia, purché nelle Facoltà, alle quali essi appartengono, abbiano grado di ordinario o straordinario stabile.

I professori lontani dalla loro sede possono votare nelle Facoltà o scuole della città dove temporaneamente si trovano.

Il voto è individuale e segreto.

Le due schede vengono chiuse in una sola busta. Il preside della Facoltà o il direttore della scuola, raccolte tutte le buste contenenti le schede, le chiude in un piego che, suggellato e muniti della propria firma, consegna personalmente al rettore per la trasmissione al Ministero, insieme con un processo verbale firmato dal preside e dal segretario, certificante il nome dei votanti ed il numero delle schede. Per ogni scuola non annessa ad università il piego è direttamente trasmesso al Ministero dal direttore.

Le schede che portano un numero maggiore di voti sono valide soltanto per i primi cinque segnati nella prima scheda e per i primi tre nella seconda.

Accertati i cinque nomi dei professori o cultori della materia, cui appartiene la cattedra posti a concorso, ed i tre nomi dei professori o cultori delle materie affini che hanno riportato il maggior numero di voti, se ne fanno due distinti elencai. In ambedue gli elenchi i nomi vengono graduati secondo il numero di voti, rispettivamente conseguiti. In caso parità di voti, sarà data la precedenza al più elevato in grado, o in caso di parità di grado, al più anziano.

Lo scrutinio verrà fatto dalla segreteria del Consiglio superiore di istruzione pubblica, sotto la vigilanza e responsabilità del vice presidente del Consiglio stesso.

I due elenchi vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della istruzione pubblica. Il ministro nomina la Commissione giudicatrice chiamando a farne parte, in ordine di graduatoria due del primo elenco ed uno del secondo, e scegliendo liberamente gli altri due membri tra i professori ufficiali, o cultori della materia.

Rendendosi necessaria la sostituzione di un commissario di nomina elettiva, il ministro lo surrogherà con professore o cultore della materia che immediatamente lo segue nell'elenco.

Non possono esser chiamati a far parte della Commissione giudicatrice i membri del Consiglio superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.