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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1551

Riguardante la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e feriti di guerra. (022U1551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-12-1922 al: 15-12-2010
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Il numero 1551 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto legge 22 gennaio 1920, n. 135, contenente disposizioni sull'obbligo della presentazione dei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 22 giugno 1917, col quale venne istituita una Commissione con l'incarico di provvedere alla erogazione delle somme offerte dagli Enti pubblici e dai privati a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti nella guerra contro l'Austria;
Visto il decreto Ministeriale n. 48, in data 17 ottobre 1918, con il quale detta Commissione venne disciolta trasferendo le attribuzioni ad essa conferite al servizio dell'Assistenza militare presso il Ministero por l'Assistenza militare e le pensioni di guerra;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 novembre 1919, n. 2200, col quale venne soppresso il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, trasferendone i relativi servizi alla dipendenza del Ministero del tesoro;
Visto il R. decreto 17 giugno 1920, col quale venne istituito un posto di Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro;
Ritenuto che i fondi costituenti le offerte degli Enti pubblici e dei privati da erogarsi in sussidi a favore delle famiglie bisognose di cui al suindicato decreto del presidente del Consiglio dei ministri non affluiscono al bilancio dello Stato, ma ad un conto corrente fruttifero aperto presso la Banca d'Italia e quindi vengono a costituire una gestione fuori bilancio di carattere straordinario;
Considerato che con la cessazione, dello stato di guerra non v'ha più ragione di mantenere fuori bilancio la gestione dei fondi di cui sopra, tanto più che questi potranno essere versati al bilancio facendoli continuare ad affluire provvisoriamente al conto corrente che trovasi aperto presso la Banca d'Italia;
Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La gestione fuori bilancio relativa alle somme offerte dagli Enti pubblici e dai privati a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti nella guerra contro l'Austria è abolita a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno.