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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1520

Col quale si rettifica l'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1922, n. 1299. che estende ai territori annessi il libro II del Codice di commercio. (022U1520)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-12-1922 al: 15-12-2010
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Il numero 1520 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e col ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 del Nostro decreto 6 agosto 1922, n. 1299, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 1922, n. 240, là dove riporta il testo dell'art. 604 del Codice di commercio, va rettificato come segue:

«Alle assicurazioni contro i rischi dalla navigazione si applicano le regole nel titolo XIV del libro 1°, che non sono incompatibili con le assicurazioni marittime, e che non sono modificate nelle seguenti disposizioni».

Ai soli effetti della presente disposizione sono pubblicati e avranno applicazione nei territori indicati all'art. 1, il capo 1°, eccettuato l'art. 419, e il capo 2°, sezione 1a del titolo XIV del libro 1° del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - ALESSIO - DE VITO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.