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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1526

Riguardante la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per « premi agli equipaggi » di navi mercantili italiane che abbiano difesa la nave contro attacchi nemici. (022U1526)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-12-1922 al: 15-12-2010
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Il numero 1526 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerato, che, esaurito il fondo costituito a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1504, per deliberazioni del Consiglio dei ministri è stata prelevata dal fondo di riserva della gestione, tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto e nell'interesse del tesoro, dei rischi di guerra in navigazione e versata alla Cassa depositi e prestiti nel conto « fondo premi equipaggi », la somma di L. 500.000 ed in un secondo tempo, pure per deliberazione del Consiglio dei ministri, altra somma di L. 100.000 alla condizione che l'eventuale residuo di questa ultima fosse reintegrato alla gestione predetta ;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro segretario di Stato per la marina ; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la gestione fuori bilancio di cui al D. L. 22 ottobre 1916, n. 1504, relativa al fondo premi agli equipaggi di navi mercantili italiane che abbiano difesa la nave contro attacchi nemici, sarà presentato un rendiconto alla Corte dei conti nei modi e nei termini di cui appresso.