stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 23 ottobre 1922, n. 1517

Che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 marzo 1914, n. 212, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in Uffici centrali. (022U1517)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-11-1922 al: 8-3-1924
aggiornamenti all'articolo

Il numero 1517 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno Contiene il eseguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 5 marzo 1914, n 212, riguardante la ripartizione del Ministero delle colonie in Uffici contrali;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Gli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 5 marzo 1914, n. 212, sono modificati nel modo seguente:

Art. 1



1. Direzione generale per le colonie dell'Africa settentrionale.

2. Direzione generale per le colonie dell'Africa orientale.

3. Ragioneria ».

Art. 2. - « Fanno pure parte integrante del detto Ministero:

l'Ufficio cifra alla dipendenza diretta del Gabinetto del ministro;

l'Ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda, alla dipendenza diretta del ministro ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale belle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservale.

Dato a San Rossore addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO