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REGIO DECRETO 5 novembre 1922, n. 1534

Contenente disposizione limitatrice circa l'applicazione della tariffa telefonica categoria C agli uffici governativi provinciali e comunali. (022U1534)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 7 del R. D. legge 23 novembre 1921, numero 1824, in virtù del quale sono compresi nella categoria C delle tariffe telefoniche urbane gli uffici governativi provinciali e comunali con le limitazioni da stabilirsi da apposite disposizioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche per gli uffici governativi, provinciali e comunali, s'intendono compresi nella categoria C, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, i soli apparecchi installati nei locali dove hanno sede gli uffici stessi, esclusi, in ogni caso, gli apparecchi situati nei domicili dei singoli funzionari, anche se questi ultimi, disimpegnino presso tali domicili vere e proprie mansioni d'ufficio, e la tariffa relativa venga corrisposta dalle Amministrazioni interessate.