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REGIO DECRETO 19 novembre 1922, n. 1511

Concernente la ripartizione del fondo di cointeressenza fra il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1921-922. (022U1511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, portante provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;
Visto l'art. 41 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, relativo all'ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, che dà facoltà al Governo del Re di provvedere, anche in deroga alle disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, delle relative estensioni e del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, alla assegnazione del premio di cointeressenza, con limitazione della spesa entro l'ammontare delle economie per vacanze di posti al 1° luglio 1921, aumentato dell'importo dell'assegnazione di cui alla lettera a) dell'art. 41 del citato R. decreto 2 novembre 1919, n. 1858;
Visto il R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185, per la ripartizione del fondo di cointeressenza al personale di ruolo per l'esercizio finanziario 1920-921;
Visto il R. decreto 6 aprile 1922, n. 544, che assegna il premio di cointeressenza, per l'esercizio medesimo, al personale delle Regie scuole superiori speciali e pratiche di agricoltura e a quello delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri e del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185 e 1 del R. decreto 6 aprile 1922, n. 544, riguardanti la ripartizione del fondo di cointeressenza fra il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-921, è estesa all'esercizio finanziario 1921-922.