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REGIO DECRETO 17 ottobre 1922, n. 1483

Che proroga la rinnovazione parziale del Consiglio superiore del commercio. (022U1483)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il D. L. 15 giugno 1919, n. 1107, relativo alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore del commercio;
Ritenuto che convenga differire la parziale rinnovazione dell'attuale Consiglio superiore del commercio, in attesa che siano emanate le norme per la nomina dei rappresentanti delle Associazioni dei commercianti, esercenti e armatori, di cui all'art. 7 del citato decreto;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La rinnovazione parziale del Consiglio superiore del commercio è prorogata e i componenti di esso come quelli del Comitato permanente eletti nel suo seno durano in carica fino a nuova disposizione.

Il presente decreto ha vigore a decorrere dal 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO