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REGIO DECRETO 19 ottobre 1922, n. 1464

Che reca disposizioni per il trattamento di trasferta al personale delle ferrovie dello Stato ed a quello navigante dipendente dalle ferrovie medesime. (022U1464)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Nostri decreti 16 giugno 1921, n. 845 e 22 gennaio 1922, n. 82;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La validità dei decreti 16 giugno 1921, n. 845, e 22 gennaio 1922, n. 82, riguardanti il trattamento di trasferta per le missioni nell'interno del Regno da farsi, rispettivamente, al personale delle ferrovie dello Stato ed al personale navigante dipendente dalle ferrovie medesime, è prorogata di un anno, e cioè sino al 30 giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - RICCIO - PARATORE

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.