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REGIO DECRETO 23 ottobre 1922, n. 1461

Che eleva la competenza dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica in materia di contratti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e costruzioni riflettenti i servizi militari della Colonia. (022U1461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il D. L. 22 agosto 1915, n. 1363, che approva le norme provvisorie, amministrative contabili per la Tripolitania e per la Cirenaica;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1901, col quale è stata elevata la competenza governatoriale per l'approvazione dei progetti di contratti in tema di forniture, trasporti, acquisti, alienazioni e affitti, riguardanti i servizi civili delle colonie, in attesa della emanazione delle norme definitive per l'ordinamento amministrativo-contabile;
Ritenuta l'opportunità di elevare anche la competenza governatoriale per l'approvazione dei progetti di contratti forniture, trasporti ed acquisti, alienazioni, affitti o costruzioni riguardanti servizi militari;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il governatore approva i progetti di contratti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e costruzioni riguardanti i servizi militari della Tripolitania e della Cirenaica quando il loro importo non ecceda la somma di L. 400.000 per le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni ed affitti e di L. 250.000 per le costruzioni.

Deve però essere prima sentito, nei riguardi amministrativi e legali il parere del Comitato amministrativo della colonia, quando l'ammontare oltrepassi le L. 100.000 per le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni ed affitti e le L. 50.000 per le costruzioni.