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REGIO DECRETO 10 novembre 1922, n. 1436

Che stabilisce il prezzo di vendita al pubblico di alcune varietà di tabacchi nazionali. (022U1436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-11-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Nostri decreti 1° febbraio 1920, n. 62; 1° aprile 1920, n. 372; 3 novembre 1920, n. 1518, e 10 novembre 1922, n. 1435;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il prezzo di vendita al pubblico delle sottoelencate varietà di tabacchi nazionali viene modificato come appresso:

Tabacchi da fiuto.

Rapati, Polveri, Caradà e Zenzigli

Qualità superiore da L. 30 a L. 40 il kg.;

1ª qualità da L. 20 a L. 30 il kg.;

2ª qualità da L. 10 a L. 20 il kg.

Tabacchi da fumo.

Trinciati:

1ª qualità fermentato da L. 70 a L. 80 il kg.;

1ª qualità spuntature da L. 70 a L. 80 il kg.;

1ª qualità forte da L. 50 a L. 60 il kg.;

2ª qualità comune da L. 40 a L. 50 il kg.