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REGIO DECRETO 29 ottobre 1922, n. 1422

Che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923. (022U1422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-11-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5.666.500 rimane disponibile la somma di L. 14.333.500;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. centomila (L. 100.000) da assegnarsi, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione anzidetto per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 80. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . 30.000 -


Cap. n. 80. Retribuzioni e compensi agli
impiegati e al personale di basso
servizio dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . . . . 30.000 - Cap. n. 103. Assegni e indennità di
missione agli addetti ai Gabinetti . . . . . . . . . . 20.000 - Cap. n. 104. Indennità per incarichi e
studi diversi a funzionari, ecc. . . . . . . . . . . . . . 20.000 - Cap. n. 112. Spese casuali . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 -

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - PARATORE,

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.