stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1921, n. 1723

Che reca provvedimenti a favore dell'economia montana. (021U1723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  27-12-1921 al: 21-11-1923
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Sentito li Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello dell'intorno, della giustizia e dagli affari di culto, e del tesoro; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605 sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. - I Comuni o gli Enti morali in genere, isolatamente o riuniti in Consorzio, hanno la facoltà di affidare il governo e la gestione tecnica dei boschi e dei pascoli, comunque loro appartenenti, ad apposito personale tecnico. In tal caso, sarà ad essi concesso dallo Stato un contributo, che potrà estendersi sino al 75% dello stipendio fisso assegnato al detto personale, ma che non dovrà mai superare la somma di lire quattromila rimanendo ogni altra sposa a carico del Comune o Ente proprietario.

Le deliberazioni, con le quali i Comuni o gli Enti Interessanti si costituiscono in Consorzio, si renderanno esecutive, dopo che saranno state approvate, sul conforme parere dell'ispettore forestale, dal Comitato forestale provinciale.

I Comitati medesimi, su proposta dell'ispettore forestale e con deliberazione che dovrà essere approvata dal Ministero di agricoltura, potranno dichiarare obbligatoria la costituzione dei Consorzi, per i vali vi sia il consenso dell'Ente o degli Enti possessori della maggiore estensione dei boschi e dei pascoli.

Art. 3. - Il personale di cui all'articolo precedente, sarà scelto tra coloro che siano stati funzionari della Amministrazione forestale, e fra coloro che abbiano proseguito il titolo di abilitazione professionale dal R. Istituto superiore nazionale forestale, ai termini dell'art. 4 della legge 14 luglio 1912, n. 834.

Art. 4. - Allo scopo di agevolare la formazione del personale tecnico, saranno istituite annualmente dal Ministero di agricoltura borse di studio, da concedersi ai laureati in scienze agrarie o in ingegneria, i quali frequentino in qualità di allievi regolari straordinari, il R. Istituto superiore forestale nazionale.

Art. 7. - Per la formazione di nuovi boschi e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, il Ministero di agricoltura accorderà gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piante occorrenti e concederà premi da lire cinquanta e lire tre cento per ettaro.

Dove ne fosse riconosciuta l'opportunità, l'Amministrazione forestale provvederà all'impianto sul posto di vivai temporanei per la produzione delle piantine necessarie ai rimboschimenti facoltativi.