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REGIO DECRETO 19 settembre 1921, n. 1389

Che estende nei territori annessi la legislazione sulla tutela artistica vigente nel Regno. (021U1389)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-11-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA,
Sentito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai territori annessi al Regno con le leggi 28 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi le leggi 29 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, sulla tutela delle antichità e belle arti, il relativo regolamento, approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 793, che eleva la tassa di esportazione sulle cose d'arte e di interesse paletnologico, archeologico e numismatico.