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LEGGE 7 aprile 1921, n. 369

Contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato. (021U0369)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-4-1921 al: 25-12-1923
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Art. 1



Per gli agenti inscritti al fondo pensioni e sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato che abbiano cessato dal servizio a partire dal 1° marzo 1920, la pensione annua è uguale a tanti quarantesimi dell'ammontare complessivo della somma percepita a titolo di stipendio o paga negli ultimi dodici mesi di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta, per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 8000 lire di detto ammontare, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanenza.

La pensione non può in nessun caso superare lire 12,000, né i nove decimi della complessiva somma di cui al precedente comma e non potrà essere inferiore a L. 1800.

Per gli agenti predetti il sussidio per una sola volta di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, è uguale, a tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno e degli assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime 8000 lire, oltre a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire 1200 e quella alla vedova oppure ai soli orfani non può essere inferiore a L. 800.

Le precedenti disposizioni si applicano agli effetti finanziari dal 1° dicembre 1920.