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REGIO DECRETO 16 dicembre 1920, n. 1945

Che sopprime d'indennità stabilita dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380, pei sottufficiali della R. marina in licenza di convalescenza. (020U1945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-2-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'ordinamento degli assegni del Corpo Reale equipaggi, approvato con Regio decreto 9 giugno 1907, n. 359, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3 del Regio decreto-legge n. 1389 del 30 settembre 1920, contenente norme pel passaggio allo stato di pace;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'indennità di lire quattro, stabilita dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380, per i sottufficiali della R. marina in licenza di convalescenza per ferite, lesioni ed infermità dipendenti o presunte dipendenti da cause di servizio, è soppressa dal 1° gennaio 1921.

Nulla è innovato circa gli assegni stabiliti per i militari affetti da tubercolosi polmonare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Sechi - Meda.

Visto, Il guardasigilli: Fera.