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REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1920, n. 1881

Che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi (020U1881)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1921, ad eccezione dell'art. 2 che entra in vigore il 01/07/1921.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1924, n. 891 (in G.U. 12/06/1924, n. 138).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1921 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione dell'uso del fosforo bianco (giallo) nell' industria dei fiammiferi, a cui l'Italia aderì con l'assenso del Parlamento il 6 luglio 1910;
Visto il decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, numero 1079, con cui il termine per l'emanazione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione nel Regno delle disposizioni della Convenzione predetta è prorogato a tutto il sessantesimo giorno successivo alla conclusione della pace;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri degli affari esteri, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze e dell'industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È vietato l'impiego del fosforo bianco (giallo) nella fabbricazione dei fiammiferi.