stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1919, n. 2630

Col quale si provvede al decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali. (019U2630)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1920
Il Regio Decreto 9 maggio 1920, n. 825 ha successivamente disposto che l'art. 3 entra in vigore il 1/5/1920.
Il Regio Decreto 5 agosto 1920, n. 1256 ha successivamente disposto che gli artt. 1 e 2 entrano in vigore il 2/10/1920.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-3-1920 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad un conveniente decentramento di alcune delle attribuzioni ora esercitate dall'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica, in ordine all'istruzione media e normale e di determinare il valore dei titoli di studio rilasciati dagli Istituti d'istruzione superiore nei riguardi dell'insegnamento delle diverse discipline che si impartiscono nelle scuole secondarie;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai capi degli Istituti di istruzione media e normale e ai RR. provveditori agli studi, oltre a quanto sia già stabilito da leggi o regolamenti in vigore, è deferito di provvedere nei modi e nei limiti che saranno rispettivamente indicati per gli uni e per gli altri dal regolamento:

a) alle iscrizioni, agli esami, eccettuati quelli di integrazione, alle punizioni disciplinari, alle tasse, al conferimento delle borse di studio e in generale a quanto si riferisce alla condizione scolastica degli alunni e al corso dei loro studi;

b) ai congedi che possono essere accordati al personale insegnante e direttivo di ruolo e a quello di segreteria e di servizio per comprovati motivi di salute e per gravi ed urgenti ragioni di famiglia, secondo l'art. 32 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693;

c) alla concessione del permesso di risiedere in località vicina a quella ove il funzionario deve esercitare il suo ufficio secondo l'art. 8 del testo unico predetto;

d) al conferimento delle supplenze all'insegnamento in corsi di ruolo vacanti temporaneamente o per l'intero anno scolastico, e a quelle ai posti direttivi, e agli uffici di segreteria e di servizio;

e) al conferimento delle classi aggiunte;

f) al pagamento su fondi a disposizione dei compensi dovuti al personale insegnante e direttivo di ruolo o fuori ruolo per ore soprannumerarie, per classi aggiunte, per supplenze o incarichi e al personale di segreteria e di servizio; nonché al pagamento di qualsiasi altra indennità e compenso continuativo;

g) alle nomine e alle punizioni disciplinari del personale di servizio.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli Istituti tecnici; il regolamento determinerà i casi nei quali i singoli provvedimenti dovranno essere presi, sentito il presidente della Giunta di vigilanza e d'accordo con esso;