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REGIO DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1920, n. 113

Contenente disposizioni per il pagamento delle rate dell'assegno annuo fisso a favore degli ufficiali giudiziari. (020U0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;
Ritenuta l'opportunità di continuare a far disporre dalle autorità giudiziarie il pagamento della rate dell'assegno annuo fisso a favore degli ufficiali giudiziari, e di provvedere altresì a semplificare la gestione della Cassa di previdenza per quanto concerne i contributi arretrati;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'assegno annuo fisso, di cui al n. 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, sarà pagato posticipatamente in base a mandato che i primi presidenti delle Corti di cassazione e delle Corti d'appello emetteranno il primo giorno d'ogni mese a favore di ciascuno degli ufficiali giudiziari dipendenti, sul capitolo del bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto per le «spese di giustizia».

Prima di presentare tale mandato al ricevitore del registro per il pagamento, l'interessato, ai fini del prelevamento da eseguirsi dal ricevitore stesso per il contributo personale dovuto alla Cassa di previdenza, dovrà farvi apporre dalla cancelleria dell'Ufficio giudiziario, cui è addetto, una dichiarazione debitamente vistata, con la quale si certifichi l'ammontare dei proventi da lui riscossi nel mese immediatamente precedente e s'indichi la somma da prelevare.