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REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1919, n. 2611

Concernente il trattamento econonomico dei militari italiani messi a disposizione del Governo czecoslovacco. (019U2611)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n. 265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani messi a disposizione del Governo della Czecoslovacchia, per prestare servizio nell'esercito czecoslovacco, dal giorno in cui cominciarono a percepire a carico del bilancio czecoslovacco le speciali competenze convenute fra i Governi italiano e czecoslovacco, e per tutto il tempo in cui conservarono e conserveranno tali competenze, non hanno diritto ad alcun assegno, né ad alcuna indennità a carico del bilancio italiano.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti - Albricci - Schanzer.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.