stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1919, n. 2610

Che abroga il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, concernente il trattamento economico, durante le licenze, dei sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti. (019U2610)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 maggio 1922, n. 781 (in G.U. 24/06/1922, n. 148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-2-1920 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto del Nostro Luogotenente 1° agosto 1918, n. 1096;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto del Nostro Luogotenente in data 1° agosto 1918, n. 1096, concernente il trattamento economico spettante, durante le licenze, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti, è abrogato dal 1° ottobre 1919.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti - Albricci - Schanzer.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.