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REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1920, n. 38

Contenente disposizioni per la concessione di mutui di favore alle Provincie ed ai Comuni per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani. (020U0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-1-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di accordo con i ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Nostro decreto 8 luglio 1919, n. 1271, sono estese anche alle Provincie ed ai Comuni che ottengano la concessione di eseguire le opere idraulico-forestali per la sistemazione dei bacini montani, ai sensi degli articoli 1, 2 e 15 della legge (testo unico), 21 marzo 1912, numero 442.