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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1919, n. 2373

Che migliora il trattamento di pensione nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato. (019U2373)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1921, n. 369 (in G.U. 13/04/1921, n. 87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-1-1920 al: 29-2-1920
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le entrate per il servizio delle pensioni e dei sussidi al personale delle ferrovie dello Stato sono costituite, a partire dal 1° luglio 1919:

a) dalla ritenuta ordinaria del 6 per cento;

1° sullo stipendio lordo e sulla paga ragguagliata ad anno da prelevarsi per tutta la durata del servizio stabile ed in prova degli agenti;

2° sugli assegni, purché l'Amministrazione ferroviaria li abbia dichiarati parte integrante dello stipendio o della paga;

3° sulle competenze accessorie che sono corrisposte al personale viaggiante ed ai capi deposito in relazione alle loro speciali attribuzioni: le quali competenze, agli effetti dell'applicazione della ritenuta, sono commisurate in una somma uguale al terzo dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno per gli appartenenti al ruolo del personale dei treni, nonché per i capi deposito ed in una somma, uguale alla metà dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno, per i macchinisti dei treni a vapore od elettrici e delle tradotte e manovre, per i fuochisti, nonché per gli assistenti dei treni elettrici;

4° sulle competenze accessorie corrisposte al restante personale, le quali sono commisurate, agli effetti dell'applicazione della ritenuta, al dieci per cento dello stipendio o paga, con un minimo di L. 300 ad un massimo di L. 800 annue;

5° sull'ammontare del compenso mensile per alloggio corrisposto agli agenti che vi hanno diritto in base alle disposizioni regolamentari;

b) dalle ritenute straordinarie di cui all'art. 6 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229;

c) dal concorso dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 17 del presente decreto;

d) dagli interessi del patrimonio esistente al 30 giugno 1919;

e) dagli interessi sui capitali formati colle entrate suddette.