stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1919, n. 2239

Che istituisce una Cassa nazionale del notariato, aumenta gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo 1° della tabella annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, ed apporta altre modificazioni alla stessa legge circa l'applicazione della pena disciplinare della sospensione e la definizione, in via transitoria, dei concorsi a posti notarili. (019U2239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1920 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e la tariffa annessa;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1023, nella parte concernente la sospensione dei concorsi per la provvista dei posti notarili vacanti;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 879, per la costituzione di un fondo comune fra i notari di ciascun collegio del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.

Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8.

Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa anzidetta si applicano, coll'aumento sopra stabilito, anche ai verbali di assemblee ricevuti in forma pubblica per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione di obbligazioni sull'importo rispettivo dell'aumento o della emissione.