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REGIO DECRETO 2 settembre 1919, n. 1588

Che detta norme per la riassunzione degli avventizi delle ferrovie dello Stato che abbiano lasciato il servizio per la chiamata alle armi. (019U1588)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  2-10-1919 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1 (l'ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli avventizi delle ferrovie dello Stato assunti anteriormente al 24 maggio 1915, che abbiano lasciato il servizio per la chiamata alle armi, purché abbiano i requisiti prescritti dal regolamento, saranno riassunti in servizio entro venti giorni dalla presentazione della domanda di riassunzione.

La domanda di riassunzione deve essere fatta entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto o dalla data del congedamento.