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REGIO DECRETO 4 settembre 1919, n. 1620

Che detta norme per l'autorizzazione a Banche estere desiderose di impiantare sedi e succursali nel Regno. (019U1620)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  1-10-1919 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia è subordinato al conseguimento della relativa autorizzazione da parte del ministro del tesoro.

Le Banche straniere, che domandino tale autorizzazione, dovranno unire alla loro domanda l'atto costitutivo e lo statuto ed indicare l'ammontare del capitale che intendono assegnare alla speciale gestione nel territorio del Regno e le persone che dirigeranno ed amministreranno tali sedi e succursali.

Le eventuali variazioni, che avvenissero successivamente al conseguimento della chiesta licenza, dovranno parimenti essere comunicate al ministro del tesoro.