stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 9 marzo 1919, n. 350

Che detta norme per la compilazione dei regolamenti circa l'utilizzazione dei pascoli montani appartenenti ai Comuni ed agli enti agrari e morali in genere. (019U0350)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-4-1919 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuta la necessità di coordinare e integrare i provvedimenti diretti al miglioramento dei pascoli montani;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto-legge, gli ispettori forestali, d'accordo con i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, compileranno i regolamenti per l'utilizzazione dei pascoli montani appartenenti ai Comuni, agli enti agrari e morali in genere, di che all'art. 8 del Nostro decreto 4 ottobre 1917, n. 1605, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei pascoli medesimi e di promuovere lo sviluppo della pastorizia.

I regolamenti conterranno anche i piani sommari dei lavori di miglioramento dei pascoli, di che all'art. 2 del Nostro decreto 6 maggio 1915, n. 589.