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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 9 febbraio 1919, n. 112

che detta norme sul contratto d'impiego privato, demandando secondo il valore le relative controversie al giudizio di Commissioni miste o arbitri amichevoli compositori. (019U0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1919 al: 6-12-1924
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e col ministro di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il contratto d'impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una società o un privato, gestori di una azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, esclusa pertanto la semplice prestazione di mano d'opera.

Il contratto di impiego privato può anche essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni del presente decreto che presuppongono il contratto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del decreto.