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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1918, n. 2030

Che autorizza la Cassa nazionale di previdenza ad accreditare a favore degli operai, inscritti alla Cassa medesima e richiamati alle armi, il contributo minimo relativo all'anno 1918. (018U2030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1919
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata: 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduti i decreti Luogotenenziali  28  febbraio  1916,  n.  264,  19
ottobre 1916, n. 1458 e 31 dicembre 1917, n. 2130  coi  quali  furono
adottati provvedimenti per l'anno 1915 e per l'anno 1916 e per l'anno
1917, a favore degli operai chiamati alle armi, inscritti alla  Cassa
nazionale di previdenza per  la  invalidita'  e  la  vecchiaia  degli
operai; 
 
  Ritenuta la necessita' di prorogare i detti provvedimenti anche per
l'anno 1918; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la  vecchiaia
degli operai e' autorizzata ad accreditare,  a  favore  degli  operai
inscritti i quali si trovino sotto  le  armi,  il  contributo  minimo
relativo all'anno 1918, oltre alla quota ordinaria di concorso di cui
all'art. 14 della legge (testo unico) 31 maggio 1907, numero 376. 
 
  In apposito capitolo  della  parte  straordinaria  dello  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  dell'industria,  commercio  e
lavoro per l'anno 1918-919 sara' stanziato un fondo di L. 400,000 per
il rimborso alla Cassa dei detti contributi, che saranno versati  per
l'anno 1918. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 dicembre 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                         ORLANDO - CIUFFELLI - NITTI. 
 
  Visto, il guardasigilli: SACCHI.