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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1917, n. 2130

Concernente provvedimenti a favore degli operai inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, chiamati alle armi. (017U2130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1918
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RR D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduti i decreti Luogotenenziali 28 febbraio 1916,  n.  264,  e  19
ottobre 1916, n. 1458, coi quali furono  adottati  provvedimenti  per
l'anno 1915 e per l'anno 1916 a, favore degli  operai  chiamati  alle
armi, inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita'
e la vecchiaia degli operai; 
 
  Ritenuta la necessita' di prorogare i detti provvedimenti anche per
l'anno 1917; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La  Cassa  nazionale  di  previdenza  per  la  invalidita'  per  la
vecchiaia degli operai e' autorizzata ad accreditare, a favore  degli
operai inscritti, i quali si trovino sotto  le  armi,  il  contributo
minimo relativo all'anno 1917, oltre alla quota ordinaria di concorso
di cui nell'art 14 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. 
 
  In apposito capitolo  della  parte  straordinaria  dello  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  dell'industria,  commercio  e
lavoro per l'anno 1917-918 sara' stanziato un fondo di L. 400.000 pel
rimborso alla Cassa dei detti contributi che saranno da essa  versati
per l'anno 1917. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                         Orlando - Ciuffelli - Nitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.