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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2129

Che, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, per l'esercizio finanziario 1917-918, istituisce il cap. l01-septies con lo stanziamento di L. 50.000. (017U2129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1918 al: 15-12-2009
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1917-918, sotto la rubrica «Industria», è istituito il capitolo numero 104-septies - «Spese per favorire la costituzione di Cooperative di produttori di limoni aventi lo scopo di procedere direttamente e per proprio conto alla trasformazione dei limoni in citrato di calcio ed alla estrazione da detto prodotto di altri derivati» con lo stanziamento di lire cinquantamila (L. 50.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti - Ciuffelli

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.