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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2113

Che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1917-918. (017U2113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1918
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al  Governo
del Re dei poteri straordinari per la guerra; 
 
  Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo stanziamento dei seguenti capitoli  dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari  per
l'esercizio  finanziario  1917-918  e'  aumentato  della  somma   per
ciascuno di essi indicata: 
 
  Cap. n. 57. «Spese per assistenza e rimpatrio degli equipaggi delle
navi mercantili affondate per atti di  ostilita'  del  nemico»,  lire
duecentomila (L. 200,000). 
 
  Cap. n. 59. «Spese concernenti il traffico marittimo -  Acquisto  e
noleggio  di  navi  da  trasporto  -  Spese   di   esercizio»,   lire
quattrocentoventicinquemilioni (L. 425.000.000). 
 
  Cap. n. 61. «Premi di assicurazione contro i rischi di  guerra  dei
piroscafi viaggianti in servizio sovvenzionato», lire un milione  (L.
1.000.000). 
 
  Cap. n. 61-VI. «Soprassoldo ed indennita' agli equipaggi delle navi
mercantili, requisite, sequestrate o noleggiate dallo Stato  (decreto
Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392)»,  lire  tre  milioni  (L.
3.000.000). 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                        Orlando - Nitti - R. Bianchi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.