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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 2 settembre 1917, n. 1597

Concernente il finanziamento delle opere di bonifica concesse ai Consorzi e lo sviluppo delle bonificazioni nell'Italia meridionale ed insulare. (017U1597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 14 aprile 1921, n. 494 (in G.U. 27/04/1921, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-10-1917 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le leggi testo unico 22 marzo 1900, n. 195 e 20 giugno 1912, n. 712, sulle bonifiche, nonché il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La Cassa depositi e prestiti, col concorso, se necessario, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, è autorizzata per il periodo di un decennio a decorrere dalla pubblicazione della pace, a concedere ai Consorzi concessionari di opere di bonifica, sotto le condizioni prescritte dal proprio ordinamento, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse, entro i limiti di una somma complessiva non superiore ai 150.000.000.

I mutui saranno gradualmente accordati in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi dovrà sentirsi il parere di un Comitato istituito presso il Ministero dei lavori pubblici e composto di rappresentanti del Ministero stesso, della Cassa depositi e prestiti e dei Ministeri di agricoltura e del lavoro.