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LEGGE 29 giugno 1917, n. 1025

Che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1917-918, fino al 31 luglio 1917. (017U1025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-7-1917 al: 15-12-2009
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino al 31 luglio 1917, i bilanci per le Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 1917-918, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni già proposte con note di variazioni o comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed è autorizzato altresì a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.