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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1916, n. 1649

Col quale viene provveduto al servizio degli Economati negli uffici delle antichità e belle arti. (016U1649)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-12-1916 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Riconosciuta la urgente necessità di rimuovere gli inconvenienti verificatisi, specialmente durante lo stato di guerra, nel servizio degli Economati negli uffici delle antichità e belle arti;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Durante lo stato di guerra e fino a quando non siasi altrimenti provveduto, l'art. 20 della legge 27 giugno 1907, n.386 è sostituito dal seguente articolo:

«L'ufficio di economo sarà affidato con decreto del ministro della Istruzione pubblica ad uno degli impiegati addetti all'Istituto, escluso il direttore o chi ne faccia le veci, purché ne abbia le necessarie attitudini e presti la dovuta cauzione. Egli terrà la cassa dell'Ufficio e avrà in consegna, sotto la propria responsabilità, gli arredi dell'Istituto.

In caso di bisogno, funzionari dei ruoli organici approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, potranno essere adibiti all'ufficio anzidetto e destinati alle sedi ove sia necessaria l'opera loro.

Secondo l'importanza dell'ufficio, all'economo verrà corrisposta una retribuzione annua da cento a quattrocento lire, fissata di volta in volta col decreto di nomina.

Nelle città ove sono più Istituti, gli uffici di economo od alcuni di essi possono essere riuniti in uno solo; in tal caso però la retribuzione complessiva non potrà eccedere le lire seicento»;