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LEGGE 23 dicembre 1915, n. 1898

Che approva il riordinamento del personale lavorante nei RR. arsenali militari marittimi. (015U1898)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-1-1916 al: 15-12-2009
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Art. 1




Il personale lavorante dei Regi arsenali militari marittimi è costituito dai seguenti gruppi:

1 - a) capi lavoranti con mercedi giornaliere da L. 6,50 a L. 8;
1 - b) lavoranti con mercedi giornaliere da L. 2 a L. 6;

2 - a) capi lavoranti con mercedi giornaliere da L. 5,50 a L. 7;
2 - b) lavoranti con mercedi giornaliere da L. 2 a L. 5;

3 - a) capi lavoranti con mercedi giornaliere da L. 5 a L. 6,50;
3 - b) lavoranti con mercedi giornaliere da L. 2 a L. 4,50;

4 - operaie con mercedi giornaliere da L. 1,50 a L. 3.

5 - garzoni con mercedi giornaliere da L. 0,60 a L. 1.

I capi lavoranti sono tratti dai lavoranti dei gruppi 1 - b), 2 - b) e 3 - b.