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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 ottobre 1915, n. 1558

Che interpreta autenticamente la portata delle disposizioni vigenti in materia di pensioni privilegiate. (015U1558)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1962)
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Testo in vigore dal:  21-11-1915 al: 13-4-1950
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuto che lo stato presente di guerra ha moltiplicato le occasioni per l'assegnazione di pensioni privilegiate, o ciò rende opportuno interpretare autenticamente la portata delle disposizioni del tosto unico 21 febbraio 1895, n. 70, e delle norme successivamente emanate in materia di pensioni privilegiate;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto col ministro di grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Con le disposizioni contenuto nel testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni, e con le norme successivamente emanate in materia di pensioni privilegiate, si intendo completamento regolato qualsiasi diritto dell'impiegato civile o militare, che, nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, abbia riportato ferite o contratto infermità, che lo rendano inabile ad ulteriore servizio, e quelli degli aventi diritto in caso di morte dell'impiegato in servizio, o in conseguenza del servizio stesso, qualunque sia stata la causa dell'infortunio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA - CARCANO - ORLANDO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.