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REGIO DECRETO 25 maggio 1915, n. 770

Col quale viene ridotta la tariffa dei trasporti ferroviari per le stazioni del versante Adriatico. (015U0770)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-6-1915 al: 30-6-1915
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;
Considerato che, in conseguenza della sospesa navigabilità commerciale del mare Adriatico per lo stato di guerra, è urgente adottare provvedimenti diretti ad agevolare i trasporti di merci dagli scali marittimi del Tirreno a località normalmente servite dai porti dell'Adriatico;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le merci a vagone completo spedite dagli scali marittimi del Tirreno, compresi nell'allegato 8° alle Tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato, a località poste oltre la linea Brescia - Piadena - Parma - Bologna - Pistoia - Firenze - Terontola - Chiusi - Orte - Terni - Sulmona - Carpinone - Vinchiaturo - Benevento - Avellino - Rocchetta Sant'Antonio - Potenza Inferiore - Metaponto, verso oriente, saranno tassate, pel percorso sulle ferrovie dello Stato in base alle tariffe in vigore sulle ferrovie stesse, ridotte del 25 per cento.

La riduzione non si estende al diritto fisso, alle soprattasse di stazione ed a tutte le tasse accessorie.

Il prezzo computato come sopra non potrà essere inferiore a quello dovuto a tariffa normale pel percorso dallo scalo marittimo di partenza alla stazione di transito posta sulla linea di cui al primo capoverso del presente articolo.

Del minore introito sarà tenuto conto nel computo dei prodotti ferroviari.