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REGIO DECRETO-LEGGE 28 marzo 1915, n. 339

Riguardante l'istituzione della qualifica di primo capitano. (015U0339)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1922, n. 479 (in G.U. 25/04/1922, n. 97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1915 al: 31-12-1933
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata colla legge 2 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 6 luglio 1908, n. 362, 17 luglio 1910, n. 515, e 28 giugno 1912, n. 641;
Considerata l'opportunità di istituire, per riparare a sperequazioni di carriera, e in vista della lunga permanenza nei gradi di ufficiali inferiori, una speciale categoria di capitani anziani;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I capitani, che abbiano 12 anni di grado o 20 di anzianità da ufficiale, in servizio attivo permanente, assumono la qualifica di primo capitano.

Nel computo dei 20 anni di anzianità agli effetti di tale disposizione si muoverà, sempre quando ciò sia più favorevole all'ufficiale:

per i capitani dell'arma dei carabinieri Reali, dal quarto anno immediatamente precedente alla promozione a tonante, per i provenienti dai marescialli, od al trasferimento nel ruolo, per i provenienti dalle altre armi;

per i capitani medici, pure dal quarto anno immediatamente precedente alla promozione a tenente;

per i capitani delle armi di artiglieria e del genio e per i capitani veterinari dal terzo.